Servizio idrico, il difficile addio a AcquaEnna ed il ruolo dell’Ati

Diversi sono i Consigli comunali che in questi giorni stanno deliberando l’uscita dei rispettivi Comuni dall’ambito territoriale ottimale per la gestione del servizio idrico integrato e la risoluzione del contratto con il gestore privato “AcquaEnna”. Ora, se per il primo aspetto abbiamo già avuto occasione di
evidenziarne gli ostacoli presenti nella normativa statale e comunitaria, per il secondo aspetto, prima ancora di individuare i gravi inadempimenti che giustificano la risoluzione della convenzione, appare utile indagare la natura giuridica del rapporto instaurato tra l’Autorità d’ambito e il gestore “AcquaEnna”.

Il rapporto tra gestore e Ati

Dalla lettura del complesso delle clausole e delle condizioni del disciplinare sottoscritto nella fase di aggiudicazione, nonché la particolare conformazione della offerta-progetto presentata dal Consorzio d’imprese “AGAC” (oggi “AcquaEnna”, è indubbio che l’elemento concessorio sia presente nell’appalto,
ma esso ne rappresenta solo una parte, per giunta non predominante, ai fini dell’interesse pubblico.

Il Piano d’ambito

Quello che il Consorzio ha ottenuto di realizzare è infatti un vero e proprio accordo misto a causa associativa e di scambio allo stesso tempo, contenente strutturalmente un accordo normativo comprendente sul piano delle prestazioni esecutive di parte pubblica la traslazione di poteri
amministrativi in chiave concessoria, ma il cui oggetto principale è la realizzazione e l’attuazione del Piano d’Ambito (lo strumento di pianificazione strategica del servizio idrico integrato ndr) i cui obiettivi, “vincolanti e vincolati”, rappresentano la punta di emersione e formalizzazione più pregnante dell’interesse pubblico ad esso sotteso e per la cui realizzazione il Piano stesso è apprestato.

Le aree di competenze

Tale premessa è indispensabile per poter esaminare i punti del problema di diritto, rappresentato in primo luogo dalla valutazione di quali elementi siano considerabili come obiettivi rigidi del piano d’ambito e quali invece siano riconducibili all’autonomia manageriale riconosciuta al gestore del servizio.

La flessibilità del patto

Le previsioni del piano d’ambito e quelle, più rigorose quanto a vincolatività per i contraenti, della proposta che – per effetto della procedura di evidenza pubblica – è stata formalizzata ed accettata quale elemento del piano devono quindi essere considerate come impegni mutevoli, certo non esposte all’arbitrio dei contraenti, ma soggette ad essere adeguate, via via, alle esigenze di pubblico interesse che
deriveranno da nuove valutazioni dell’obiettivo e dello stesso interesse pubblico sottostante.

La siccità

Da qui l’affermazione circa la possibilità di miglioramenti del programma di investimenti ovvero di modifiche in corso d’opera del medesimo programma di investimenti in relazione alle mutate condizioni ambientali derivanti dalla siccità, il tutto nel rispetto dell’obiettivo di minimizzare la tariffa a parità di qualità del servizio.

Il contratto a causa mista

In tale contesto, in cui la natura del contratto che è stato costituito tra l’Autorità d’ambito ed il Gestore “AcquaEnna” è quella di un contratto a causa mista, con profili prevalenti di comunione di scopo e con profili normativi, che vincola i contraenti, l’Autorità d’ambito (oggi ATI) si è impegnata ad una molteplicità di prestazioni amministrative, quali tra l’altro la concessione traslativa di poteri pubblicistici in favore del gestore, l’esercizio dei propri (penetranti e rigorosi) poteri di controllo a garanzia del raggiungimento dell’obiettivo e così via.

Cosa dice l’Ati?

Sarebbe cosa buona e giusta conoscere dal contraente ATI il proprio punto di vista anche su tale questione che, ancorchè complessa sul piano giuridico, è particolarmente sentita dalla nostra comunità.