Province al voto, “manca elezione diretta”, 4 ricorsi al Tar

Questa elezione non s’ha da fare. Sembra questo il motto che anima i quattro ricorsi al TAR Palermo presentati nei giorni scorsi da alcuni cittadini/elettori avverso il decreto di indizione dei comizi elettorali per l’elezione degli organi di governo negli enti di area vasta, prevista per il prossimo 27 aprile. Un’appendice di riflessione è utile, se non altro perché i ricorsi sono stati predisposti dal Prof. di diritto costituzionale Agatino Cariola.

L’incostituzionalità della legge Delrio

I ricorrenti evidenziano una serie di anomalìe dell’attuale normativa regionale, alcune delle quali fondate. Quella più corposa orbita attorno alla mancata elezione diretta degli organi di governo delle ex Province e alla conseguenziale lesione del diritto di elettorato attivo riconosciuto dalla Costituzione in capo ai cittadini. I ricorrenti alzano quindi il tiro, chiedendo al TAR di sollevare la questione di costituzionalità della legge statale Delrio che ha imposto anche ad una Regione a statuto speciale come la Sicilia,
di eleggere il Presidente dei Liberi consorzi comunali col sistema di 2° grado.

Ora, ritenendo che tali ricorrenti stiano agendo nella qualità di cittadini/elettori che si sono visti privati del diritto di elettorato attivo, la questione non sembra però dotata del requisito della manifesta non infondatezza delle correlate ragioni per almeno quattro aspetti che sinteticamente vengono qui di seguito illustrate.

Il precedente

Nel 1955 l’Alta corte per la Regione siciliana (poi abrogata dalla Corte costituzionale) ha dichiarato l’illegittimità del decreto legislativo di approvazione delle “norme sul nuovo ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana” nella parte dedicata a ricostituire le province statali sotto il titolo di province regionali. In quella sede fu affermato che “(…) il disposto dell’art. 15 dello Statuto sostituisce alle circoscrizioni provinciali e relativi organi ed enti, i Liberi consorzi dei comuni. Tali consorzi non possono non avere origine dalla volontà dei rappresentanti comunali, ai quali spetterebbe precisare le finalità, i mezzi, gli organi pur nel quadro di una legge regionale”.

La pronuncia del Tar nel 2014

Nel 2014 lo stesso TAR Palermo ha affermato che l’art. 15 dello Statuto siciliano attribuisce una diversa configurazione all’assetto istituzionale sovra comunale rispetto a quello scaturito dalla precedente l.r. 9/1986 che ha attuato la norma costituzionale solo apparentemente secundum legem nel momento in cui ha determinato l’organizzazione delle Province regionali nella Regione siciliana, come nel resto dell’Italia, quali enti locali territoriali dotati di autonomia politica e non solo amministrativa e finanziaria.

La Corte costituzionale

Nel sindacare la costituzionalità della legge statale Delrio che ha imposto l’elezione indiretta nelle nuove Province, la Corte Costituzionale (sent. n. 50/2015) ha ricordato quanto già affermato dalla stessa (sent. n. 96/1968) circa la piena compatibilità di un meccanismo elettivo di secondo grado con il principio democratico e con quello autonomistico, escludendo che il carattere rappresentativo ed elettivo degli
organi di governo del territorio venga meno in caso di elezioni di secondo grado, “che, del resto, sono prevedute dalla Costituzione proprio per la più alta carica dello Stato”.

Ancora, la Corte costituzionale ha già dichiarato (sent. n. 168/2018) incostituzionale la previsione dell’elezione diretta del presidente dei Liberi consorzi comunali per violazione dei principi di grande riforma economica e sociale contenuti nella legge statale Delrio. Peraltro, la stessa Corte ha avuto modo di affermare che l’ostacolo non è rappresentato dalla sola legge Delrio, evidenziando anche “…l’ulteriore profilo di contrasto – diretto – delle nuove disposizioni regionali sulla elezione a suffragio universale del presidente e del Consiglio del libero consorzio comunale con l’art. 15 dello statuto di autonomia della Regione siciliana, che ha riconfigurato le «soppress[e]» circoscrizioni provinciali su base, appunto, di «consorzi» tra comuni”.

La modifica della legge regionale

Per restituire il diritto di voto ai cittadini non bisogna percorre alcuna strada giurisdizionale ma, più semplicemente, quella maestra rappresentata dalla modifica dell’art. 15 dello statuto regionale.