La legge della Regione siciliana che ha ulteriormente differito le elezioni degli organi dei Liberi consorzi comunali (corrispondenti, in Sicilia, alle province) e dei Consigli metropolitani, prorogando contestualmente la gestione commissariale degli stessi enti, “viola gli articoli 5 e 114 della Costituzione” ed è, pertanto, “costituzionalmente illegittima”. Lo ha stabilito, come riferisce l’AGI, la Corte costituzionale con una sentenza depositata oggi, con la quale ha ritenuto fondate le questioni di legittimità sollevate dal Tar della Regione Siciliana.
Il Comune di Enna – spiega Palazzo della Consulta in una nota – aveva impugnato di fronte al Tar 4 decreti del presidente della Regione di nomina e di proroga dei commissari straordinari per il Libero consorzio comunale di Enna. Il Tar ha rilevato che i primi tre decreti erano stati adottati sulla base della legge n.26 del 2022, che aveva prorogato per la sedicesima volta le elezioni, ma era stata già dichiarata incostituzionale con la sentenza n.136 del 2023. L’ultimo decreto si fondava invece sulla legge n.6 del 2023 – promulgata il giorno prima del deposito della suddetta sentenza – che aveva disposto il diciassettesimo rinvio. Quindi, il Tar aveva inviato gli atti alla Consulta, chiedendo che anche quest’ultimo rinvio fosse dichiarato incostituzionale.
La Corte ha ritenuto fondata la questione, richiamando i principi già espressi nella precedente sentenza, nella quale aveva esortato la Regione Siciliana a porre rimedio a tale situazione “senza ulteriori ritardi, attraverso il tempestivo svolgimento delle elezioni”. La Consulta, quindi, ha nuovamente sottolineato come i “continui rinvii delle elezioni, che si succedono dal 2015, abbiano sinora impedito la costituzione degli enti di area vasta in Sicilia, prorogando gestioni commissariali incompatibili con la loro natura di enti territoriali autonomi e costituzionalmente necessari