I giudici del Cga hanno respinto il ricorso dell’Università degli studi Kore in merito alla sentenza del Tar di Catania che aveva disposto l’assegnazione di una borsa di studio ad una donna, G.N., originaria di Agrigento.
La vicenda risale al 2020 quanto la Kore predispose un bando di concorso per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in Scienze economiche, aziendali e giuridiche a cui venne ammessa, senza borsa di studio, la donna. A seguito della rinuncia di una concorrente, a cui era stata assegnata la borsa di studio, G.N, ne chiedeva l’assegnazione a suo favore, trovando, però, il rifiuto dell’Università.
Ne è nato un contenzioso e così la donna, assistita dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, ha presentato ricorso “volto all’annullamento dei provvedimenti con i quali era stata negata alla stessa l’assegnazione della borsa di studio” spiegano i legali della ricorrente agrigentina.
Nella tesi degli avvocati di parte, esiste il vincolo di destinazione delle risorse destinate alle borse di studio, le quali – nel caso di rinuncia o decadenza dei precedenti assegnatari – devono essere utilizzate per gli stessi fini”.
Inoltre, nella loro prospettazione i legali hanno “evidenziato che lo scorrimento nella attribuzione della borsa di studio, per rinuncia del precedente titolare, rappresenta applicazione di un principio generale operante nel caso di benefici assegnati mediante una graduatoria concorsuale”.
I giudici del Tar di Catania hanno accolto il ricorso della donna di Agrigento, stabilendo che “nessuna norma prevede il divieto di “scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia di uno dei beneficiari”, ed osservando che l’Università Kore, nel caso specie, non aveva esplicitato alcun elemento, in ipotesi, ostativo all’assegnazione della borsa di studio”.
La Kore ha, a sua volta, presentato ricorso contro la sentenza del Tar davanti al Cga che ha confermato il giudizio di primo grado, per cui la borsa di studio deve essere assegnata alla donna.