La tassa sta al contribuente come la tariffa sta all’utente. E’ questa l’equazione che sta alla base del prospettato contenzioso con il gestore del servizio idrico “AcquaEnna”. Per comprendere meglio la questione occorre partire dal contesto normativo che riconosce al legislatore la facoltà di stabilire le modalità di remunerazione dei servizi che assicura alla collettività.
Per alcune tipologie di servizi pubblici è stata scelta la strada della remunerazione attraverso la fiscalità (generale o locale). In questo caso lo Stato, nella sua poliedrica veste federalista, fornisce un servizio alla collettività dietro il pagamento di una tassa che il cittadino assicura nella qualità di contribuente (uti cives). E’ questo il caso, ad esempio, del servizio radio- televisivo o del servizio rifiuti. Il rapporto è tra chi esercita la funzione impositiva (lo Stato) e chi non può sottrarsi a tale obbligo (il contribuente).
Per altre tipologie di servizi, lo Stato ha invece scelto la remunerazione attraverso il sistema tariffario che è regolato da un contratto a prestazioni corrispettive. Il sistema idrico rientra in questa casistica e la tariffa viene pagata dall’utente (uti singulu) a fronte di un servizio che viene assicurato dal gestore del servizio tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia. Al fine di limitare l’abuso che deriva da un rapporto squilibrato tra l’utente e un gestore che sostanzialmente assume la veste di monopolista
privato, il rapporto tra le due parti del contratto viene calmierato dalla Carta dei Servizi e dalla funzione regolatrice dell’Autority (ARERA).
Calando al caso che stiamo vivendo la citata cornice di riferimento, si può affermare che l’armonia di un sistema di finanziamento del servizio idrico integrato, costruito unitariamente dal legislatore sull’esistenza di un nesso sinallagmatico, sulla sufficienza di un contratto di utenza ai fini della nascita dell’obbligo di pagamento e, perciò, su una tariffa unica, sarebbe, in conclusione, lesa dalla previsione implicita di un costo ambientale causato dalla siccità, quale mezzo di finanziamento, di un prelievo sostanzialmente coattivo, la cui ratio confliggerebbe ingiustificatamente con la logica unitaria, in quanto introdurrebbe un
obbligo di pagamento non più correlato alla controprestazione dell’Ente gestore.
Solo un autonomo prelievo tributario avulso dalla tariffa e, perciò, del tutto sganciato dal sistema del
servizio idrico integrato potrebbe giustificare una tassazione per fini ambientali diretta a farcontribuire non solo l’utente ma l’intera collettività per remunerare tale “costo ambientale”.