Acqua, cambiate le condizioni del servizio, tariffe da rivedere

La grave siccità che sta vivendo anche il nostro territorio ha costretto l’ente gestore del servizio idrico a ridurre i tempi di erogazione dell’acqua potabile per ciascuna utenza secondo il noto crono programma. In parallelo, i diversi Enti a vario titolo competenti si stanno attivando per ricercare nuove fonti di
approvvigionamento idrico.

Il contratto

In questo contesto sembra però sfuggire la questione giuridica sottesa al rapporto contrattuale che intercorre tra l’utente e il gestore del servizio AcquaEnna. Rapporto che non è caratterizzato da scelte impositive di chi è tenuto ad assicurare l’erogazione del servizio pubblico ma dalla sinallagmaticità
di prestazioni corrispettive. Da qui la fondamentale differenza tra tariffa e tassa (corrispettivo della prestazione) e utente e contribuente (soggetto della prestazione).


Se è vero che il contratto di somministrazione del servizio idrico presenta indubbie peculiarità connesse alla natura del bene somministrato (essendo l’acqua un bene pubblico di prima necessità) nonchè al regime di monopolio in cui la prestazione viene normalmente erogata, è altrettanto vero che dette
peculiarità non possono ritenersi ostative all’applicabilità delle disposizioni di rango primario che disciplinano, in generale, i contratti a prestazioni corrispettive e dei più generali parametri della buona fede e correttezza che presiedono la disciplina delle obbligazioni.

Considerato, poi, che le clausole contrattuali costituiscono diretta esecuzione delle norme di rango secondario con cui l’Amministrazione disciplina la materia, è ovvio che anche tali regolamentazioni devono uniformarsi ai principi sopra citati ed al più generale principio di buon andamento dell’azione amministrativa che si traduce, nella specie, nella ragionevolezza e congruità della regolamentazione di settore che promana dall’Autorità d’ambito.

Le condizioni cambiate

Ciò significa che, anche in forza della Carta dei Servizi che fissa principi e criteri per l’erogazione del servizio e costituisce un allegato del contratto d’utenza stipulato tra il gestore del servizio medesimo e i singoli utenti non può passare inosservata la sopravvenuta interruzione di quella “continuità del servizio” posta alla base del citato contratto d’utenza, ancorchè dovuta a cause di forza maggiore. Gli utenti non possono infatti continuare a pagare la medesima tariffa a fronte di un’erogazione che si dilata temporalmente sempre più.

La parola ai sindaci

L’Autorità d’ambito (Assemblea territoriale idrica, composta dai Sindaci) ha il dovere di affrontare tale questione condividendo con le associazioni dei consumatori e degli utenti le necessarie modifiche da apportare sia alla Carta dei servizi che alla tariffa, anche al fine di scongiurare inevitabili contenziosi
che potrebbero sorgere come accaduto in passato in occasione delle famose “partite pregresse”.