Il Tar Catania ha annullato l’aggiudicazione dell’appalto per la realizzazione dei Lavori di messa in sicurezza e rifacimento dell’ I.I.S. Napoleone Colajanni ex Liceo Classico di Enna.
Il ricorso è stato proposto dalla seconda in graduatoria, C.m.c. s.r.l., assistita dagli avvocati Giuseppe Ribaudo e Francesco Carità che ha rilevato l’assenza del requisito di qualificazione in capo alla impresa cooptata del raggruppamento aggiudicatario.
“Ed infatti, secondo la tesi della ricorrente, essendo – si legge nella nota della difesa del ricorrente – lavori da eseguire su un bene tutelato, per la loro esecuzione è necessaria la qualificazione tecnica specifica OG2, che deve essere posseduta da tutte le partecipanti all’esecuzione, mentre tra le ditte a cui è stato aggiudicato il lavoro, una ne è sprovvista”.
L’istituto scolastico è, infatti, un edificio di pregio storico ed artistico, trattandosi di una delle prime scuole ad essere costruite nel mezzogiorno d’Italia, a seguito dell’introduzione dell’alfabetizzazione del mezzogiorno, e dunque sito tutelato dalla Soprintendenza dei beni culturali.
Il Tar Catania, in linea con tali argomentazioni della ricorrente, ha accolto il ricorso ed annullato l’aggiudicazione chiarendo che nel “caso di contratti concernenti i beni culturali tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché relativi all’esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei di cui al Titolo III della Parte VII del d.lgs. n. 36/2023, il principio di concorrenza e del conseguente favor partecipationis è in parte attenuato alla luce del bilanciamento con gli interessi di cui all’art. 9 Cost., cosicché soltanto le imprese appositamente specializzate possono intervenire direttamente su tali beni”.
“Pertanto, il Libero Consorzio di Enna potrà provvedere alla immediata esecuzione dell’opera, aggiudicando i lavori alla ditta ricorrente, munita di tutti i requisiti per l’esecuzione delle opere su beni tutelati” precisa la difesa.
Gli avvocati Giuseppe Ribaudo e Francesco Carità “si dichiarano soddisfatti della sentenza del Tar che interviene e contribuisce disciplinare un istituto giuridico quale è la cooptazione di imprese che ha la medesima finalità giuridica del raggruppamento tra imprese e come tale soggiace agli stessi principi”.