Bilancio provvisorio, altro no dei Revisori dei conti
Valguarnera - 01/03/2024
Arriva un altro parere “non favorevole” da parte del Collegio dei revisori contabili di Valguarnera. Questa volta non riguarda il rendiconto 2022 e il Bilancio di Previsione 2023-2025 che devono ancora essere formalizzati dalla Giunta Comunale e approvati dal Consiglio, ma una variazione al “bilancio provvisorio 2024”, riguardante un contributo statale di euro 52.470,00 per lo sviluppo della raccolta differenziata del vetro.
Consiglio “deserto”
Un contributo in entrata riconosciuto al Comune dal consorzio di filiera Anci-Coreve. A richiederla era stato il servizio Ambiente che aveva provveduto ad impegnare la spesa, pena la perdita del beneficio se il
contributo non fosse stato approvato dal Consiglio comunale entro il 29 febbraio. Consiglio comunale che ieri sera, per la consueta bagarre, è andato deserto per mancanza del numero legale.
Comune in gestione provvisoria
L’Ente, come si sa, è in gestione provvisoria, visto che ancora non sono stati approvati i due basilari strumenti finanziari, pur tuttavia la variazione trovava origine in somme già riconosciute che garantivano lo stesso il mantenimento degli equilibri di bilancio, ma il Collegio nonostante ciò ha bocciato lo stesso l’atto e il Consiglio comunale, pur non essendo il parere vincolante, ha dato il colpo di grazia.
Tutto ciò nonostante la regolarità tecnica espressa dal responsabile dei servizi finanziari del permanere degli equilibri di Bilancio e l’art. 20 della legge regionale 29/2021 che dispone che “anche i Comuni che si trovano nella situazione di esercizio provvisorio, limitatamente alle suddette risorse, sono autorizzati ad
effettuare variazioni di Bilancio.
La scelta dei revisori
Ma l’organo di controllo non ha sentito ragione, richiamando invece l’art. 163 del Tuel nella parte che dice: “Nel corso dell’esercizio provvisorio, sono consentite variazioni di bilancio per le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, le obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, per le obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente.”
Rino Caltagirone