Il ritorno delle ex Province ed i giochi di prestigio

Sul futuro degli enti intermedi siciliani la farsa continua. La competente commissione legislativa dell’ARS, nell’esitare favorevolmente il disegno di legge che ne reintroduce l’elezione diretta degli organi, ha deciso di chiamare “Province” gli attuali Liberi Consorzi comunali.

La legge istitutiva delle “Province regionali”

Una decisione che fa il paio con quanto già fatto a suo tempo con la legge regionale n. 9/86
che, in applicazione dell’art. 15 dello Statuto della Regione, istituì i Liberi Consorzi comunali e li denominò “Province regionali”. In passato non esitammo a definire “atto di furbizia istituzionale” quello consumato dal legislatore regionale che, con premeditazione, aggirò l’ostacolo della diversa natura giuridica dell’ente intermedio siciliano rispetto a quello previsto nel resto d’Italia. E poiché negli anni ottanta la democrazia cristiana era politicamente dominante, il Commissario dello Stato pro-tempore si guardò bene dall’impugnare una legge che intese dare attuazione alla previsione statutaria solo
apparentemente “secundum legem” nel momento in cui determinò l’organizzazione delle Province nella Regione Siciliana, come nel resto dell’Italia, quali enti locali territoriali dotati di autonomia anche politica e non solo amministrativa e finanziaria.

I giochi di prestigio

E così, all’ARS si vuole rifare lo stesso giochino, facendo passare per Province enti che non lo sono, non solo per espressa previsione statutaria (e quindi costituzionale) ma anche per la struttura istituzionale dell’ente di area vasta siciliano, notoriamente affidato ai Comuni. L’ARS, anziché continuare a prospettare giochi di prestigio, ci dovrebbe dire a chi vuole affidare il governo e la gestione dell’area vasta, visto che adesso le ipotesi in campo sono diventate tre.

La Provincia

La prima è quella della Provincia, ente territoriale di governo a fini generali, dotato di autonomia finanziaria, amministrativa e politica ed esponenziale della rispettiva comunità provinciale. Come tale, equi-ordinato rispetto agli altri livelli istituzionali della Repubblica (art. 114 Cost.).

Il Libero Consorzio comunale

La seconda è quella del Libero consorzio comunale, ente non territoriale di governo ed esponenziale dei Comuni consorziati, dotato di autonomia finanziaria e amministrativa ma sprovvisto di quella politica (art. 15 Statuto regionale).

Terza ipotesi

La terza ipotesi è quella recentemente sopravvenuta in occasione della costituzione delle Unioni di Comuni per la gestione delle risorse finanziarie previste dalla Strategia Nazionale Aree Interne. Queste Unioni di 2° generazione svolgono, per espressa previsione dei rispettivi statuti, funzioni riconducibili alle politiche di area vasta.

Massimo Greco