Calascibetta

Tari a Calascibetta, primo ricorso contro Comune

Sulla questione della tassa sui rifiuti per le seconde case richiesta dal Comune di Calascibetta si registra un passo avanti compiuto dai contribuenti xibetani. E’ stato infatti presentato ieri il primo ricorso/reclamo avverso l’avviso di pagamento della TARI per l’anno corrente 2023.

Ricorso “pilota”

Il ricorso, che essendo il primo diventa pilota, mira a contestare la specifica norma regolamentare in forza della quale il Comune è abilitato a pretendere il pagamento pieno della TARI anche per le abitazioni diverse dalla principale. Il regolamento comunale non solo non discrimina tra abitazione principale e abitazione secondaria (definita “abitazione nella disponibilità”) ma ribalta lo stesso numero dei componenti del nucleo familiare a tutti gli immobili adibiti ad uso residenziale ancorchè non abitati.

Le ragioni del contribuente

Il ricorrente, dopo avere illustrato la natura giuridica della tassa sui rifiuti, evidenzia che la TARI, non potendo essere considerata un’atipica forma di prelievo sul reddito o sul patrimonio al pari dell’IMU, esclude che il Comune possa determinare le aliquote in libertà, generando irragionevoli o immotivate disparità tra categorie di superfici tassabili potenzialmente omogenee, giustificandole con argomenti estranei a tale specifico contesto.


Appare quindi evidente per il ricorrente che, mentre le ordinarie abitazioni civili dei residenti sono usualmente abitate nel corso dell’anno, le altre abitazioni o non sono utilizzate o hanno una presenza antropica discontinua: la quale comporta, di conseguenza, una produzione media annua di rifiuti tendenzialmente inferiore rispetto alle prime. Il principio di proporzionalità, cui si deve conformare la discrezionalità tecnica ed amministrativa del Comune nell’individuazione delle aliquote fiscali, porta quindi a ritenere non legittimo un criterio di determinazione che risulti, all’atto pratico e a priori, più gravoso per le abitazioni dei non residenti rispetto a quelle di coloro che dimorano abitualmente nel Comune in questione.

Il caso delle utenze cessate

Nel caso in specie, il ricorrente ha altresì dimostrato che la seconda abitazione, per la quale
il Comune ha preteso il pagamento della TARI come se fosse contemporaneamente abitata
dallo stesso nucleo familiare composto da 4 componenti, risulta anche sprovvista delle
utenze di gas, energia elettrica e acqua.

Qualora dovesse essere accolto il ricorso dal competente Giudice tributario, il cui potere si limita alla disapplicazione e non anche all’annullamento degli atti di normazione secondaria, il Consiglio comunale dovrà modificare la lesiva norma regolamentare facendo tesoro del principio comunitario “chi inquina paga” e del suo corollario secondo cui chi non inquina non è tenuto a pagare se non nei limiti di ciò che è previsto per i servizi collettivi.

Massimo Greco

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Gaetano Scariolo