In attesa di recuperare tutti gli atti che permetteranno al Comune di onorare l’impegno assunto con l’Università Kore nell’ambito dell’accordo-quadro sulla “Città Universitaria” alcuni consiglieri comunali si stanno chiedendo quale sia l’organo competente a deliberare i relativi movimenti del patrimonio immobiliare.
Fermo restando la competenza esclusiva del legislatore siciliano in questo ambito, è certamente di aiuto la lettura dell’art. 42, lettera I) del TUEL che attribuisce all’organo consiliare la competenza in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, e di alcuni tipi di appalti o di concessioni. Tale competenza, riferita al momento deliberativo della procedura, in cui si effettua la scelta di soddisfare un determinato interesse pubblico mediante il ricorso ad un certo strumento giuridico, appare attribuita all’organo consiliare sia con riferimento agli atti che realizzano un effetto traslativo della proprietà, come le alienazioni e gli acquisti, sia a quelli di diversa natura giuridica, anche con effetti obbligatori, quali le permute, gli appalti e le concessioni.
Di questo avviso è anche il Ministero dell’Interno, appositamente interpellato, secondo cui il Consiglio comunale non si limita genericamente a prevedere operazioni di natura immobiliare, ma deve esprimere con chiarezza l’intenzione di alienare o concedere beni determinati, ponderando con cura sia la scelta di un determinato strumento giuridico rispetto ad altri possibili, sia gli interessi pubblici che stanno alla base dell’operazione, i costi, i benefici ed ogni altro elemento istruttorio riferito ad un particolare bene.
Pertanto, in ordine al citato accordo-quadro l’organo consiliare è competente all’esercizio delle funzioni deliberative, funzioni che si traducono in atti fondamentali che, quale naturale corollario della funzione di indirizzo e controllo politico–amministrativo, estrinsecano le linee direttive dell’azione dell’amministrazione nell’ambito delle modalità di provvista e gestione di beni di proprietà del Comune. La descritta fase deliberativa potrebbe anche assorbire le successive fasi, a valle, nel senso che la determinazione a contrarre potrebbe non essere necessaria ove in detta fase deliberativa, fatta a monte, l’organo abbia anche manifestato una volontà a contrattare sufficientemente dettagliata e contenente tutti gli elementi ed i requisiti previsti dalla normativa.