Province o Liberi consorzi? Il dubbio che la Regione non scioglie

Errare humanum est, perseverare autem diabolicum recita una nota locuzione latina. Il disegno di legge sul riordino degli enti di area vasta, di cui ci stiamo occupando, a puntate, in questi giorni, ripropone uno stratagemma linguistico che era già stato sperimentato dalla famosa l.r. n. 9/86.

L’art. 1 di tale legge così recitava: “L’amministrazione locale territoriale nella Regione siciliana è articolata, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto regionale, in comuni ed in liberi consorzi di comuni denominati «province regionali». ”. Il 2° comma dell’art. 1 dell’odierno disegno di legge così recita: “I Liberi consorzi comunali di cui al comma 1 assumono la denominazione di «province»”.

Cosa dice lo Statuto regionale

In disparte l’infelice assenza di coordinamento tra norme, tipica di un superficiale modo di legiferare, il legislatore siciliano continua a preferire il bluff istituzionale pur di non seguire la strada maestra della modifica dell’art. 15 dello Statuto regionale che, com’è ormai noto anche nelle scuole primarie, non prevede le Province quali enti dotati di autonomia costituzionale (art. 114 Cost.), bensì aggregazioni consortili di Comuni per la gestione e il governo dell’area vasta, denominati Liberi consorzi
comunali.

Provincia e Libero consorzio comunale

Abbiamo più volte fatto notare che i due modelli ordinamentali non sono affatto uguali, la Provincia è infatti un ente territoriale di governo, e come tale a fini generali, dotato di autonomia politica, finanziaria ed amministrativa. Il consorzio comunale, invece, è un ente non territoriale di governo, e come tale strumentale e funzionale, dotato di autonomia finanziaria ed amministrativa ma sprovvisto di quella
politica.

Abbiamo pure fatto notare che sia la giurisprudenza amministrativa che quella, più recente ed autorevole di rango costituzionale, non tollera l’elezione diretta degli organi di governo in un ente consortile i cui organi devono necessariamente essere eletti dai Comuni consorziati (sistema di 2° grado).


Ammesso, e certamente non concesso a queste condizioni, che vi sia una voglia disperata di ritornare all’elezione diretta degli enti di area vasta senza neanche avere avuto la possibilità di sperimentare quella di 2° grado, chiediamo sommessamente ai componenti della commissione legislativa di spiegarci le ragioni che ostano ad una modifica dell’art. 15 dello Statuto siciliano.

Massimo Greco