Regionali 2022: Respinto il ricorso di Francesco Colianni contro l’elezione di Luisa Lantieri che mantiene il seggio
Enna-Politica - 08/02/2023
Respinto il ricorso presentato al TAR di Palermo dal candidato all’ultima competizione elettorale regionale Francesco Colianni, in quota alla lista Movimento per l’autonomia, avverso l’avvenuta elezione di Luisa Lantieri, in quota alla lista Forza Italia. Il ricorso mirava a fare annullare dal TAR l’elezione della Lantieri perché inserita in una lista che ha beneficiato di un’alterazione elettorale dovuta alla presenza in lista dell’ineleggibile Occhipinti che, a dire del ricorrente, avrebbe dovuto dimettersi molto tempo prima dalla carica di Presidente dell’Ufficio regionali per gli appalti di Enna.
La storia: Il dott. Colianni -candidato alla carica di Deputato Regionale con la lista “Noi con la Sicilia – Popolari Autonomisti” e primo dei non eletti nel collegio di Enna – ha proposto innanzi al TAR Palermo un ricorso elettorale, chiedendo l’annullamento della proclamazione dell’On.le Lantieri e la propria proclamazione in luogo di quest’ultima. In particolare, con il ricorso, il dott. Colianni ha sostenuto che l’avv. Occhipinti – uno dei due candidati della lista Forza Italia – all’atto della candidatura si trovasse in condizione di ineleggibilità, in quanto Presidente della Commissione UREGA (Ufficio Regionale Gare di Appalto) di Enna. Tale circostanza, sempre secondo la tesi del dott. Colianni, avrebbe determinato l’alterazione del risultato elettorale e la conquista del seggio da parte della dott.ssa Lantieri, in quanto i voti ottenuti dall’avv. Occhipinti sarebbero confluiti nella lista Forza Italia, con la quale concorreva proprio la dott.ssa Lantieri (successivamente eletta vicepresidente dell’Assemblea Regionale Siciliana).
Nel giudizio si è, conseguentemente, costituita la dott.ssa Lantieri, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia.
Inoltre, al fine di resistere al ricorso proposto dal dott. Colianni, si è costituita l’Assemblea Regionale Siciliana, con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato e l’avv. Occhipinti con il patrocinio dell’Avv. Marco Perna, Gli avvocati Rubino e Impiduglia, con apposita memoria, hanno chiesto al T.A.R. Sicilia – Palermo, il rigetto del ricorso proposto, perchè infondato. IL TAR Palermo, con sentenza del 8.2.23, ha rigettato il ricorso rilevando che l’avv. Occhipinti – nella qualità di Presidente della Commissione UREGA – “non ha mai ricoperto l’incarico di amministratore o dipendente “con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale…” avendo svolto esclusivamente funzioni onorarie che non hanno affatto comportato la rappresentanza dell’ente o l’esercizio di poteri di organizzazione o coordinamento del personale”. Con la sentenza è stato, inoltre, rilevato che “Urega non è un ufficio apicale ma una struttura intermedia del Dipartimento regionale tecnico dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità”
Il TAR ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese legali, liquidate in complessivi euro 7.500 oltre accessori di legge.
Ne parliamo con Massimo Greco
Colianni perde il ricorso al TAR. Occhipinti era potenzialmente eleggibile
Come già riportato, ieri 7 febbraio il TAR PALERMO ha rigettato il ricorso presentato dal candidato Francesco Colianni in quota alla lista Movimento per l’autonomia, avverso l’avvenuta rielezione di Luisa Lantieri, in quota alla lista Forza Italia. Ne parliamo con Massimo Greco.
Tutto come previsto e da noi anticipato?
Diciamo di sì, anche se il TAR ha voluto, per motivi di ragione liquida, affrontare incidentalmente soltanto il presupposto di fondo delle ragioni argomentative che animavano il ricorso di Colianni e cioè la presunta ineleggibilità del candidato Occhipinti.
E quindi?
Il TAR non ha sentito il bisogno di affrontare altre questioni eccepite dalla resistente Lantieri in ordine alla carenza d’interesse o alla sollevata questione di costituzionalità delle norme elettorali di riferimento, perché ha dichiarato legittima la candidatura di Occhipinti dopo una disamina puntuale sulla natura giuridica dell’UREGA in cui lo stesso esercitava le proprie funzioni. L’accertata infondatezza di questo gravame ha, di fatto, assorbito tutte le altre controdeduzioni.
Quindi Occhipinti ne ha fatto solo una questione di principio visto che per lui non sarebbe cambiato nulla?
La questione dell’ineleggibilità è stata ampiamente illustrata nelle diverse memorie di costituzione ma soprattutto in quella del candidato Occhipinti che, più di altri, aveva interesse a dimostrare di non avere affatto falsato il democratico risultato elettorale, dimostrando di essere stato legittimamente candidabile e potenzialmente eleggibile, perché l’UREGA in cui esercitava le proprie funzioni non rientrava nella casistica di quegli enti regionali, o enti sottoposti a controllo regionale, per i quali si sarebbe determinato un limite al diritto di elettorato passivo.
In teoria questa sentenza è appellabile?
Certo, ma a fronte di una condanna alle spese già determinata a favore delle parti resistenti io ci penserei parecchio.
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Regionali 2022: Colianni ricorre contro l’elezione della Lantieri
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