Regionali 2022: Colianni ricorre contro l’elezione della Lantieri
Enna-Politica - 03/12/2022
Abbiamo appreso del ricorso presentato al TAR di Palermo dal candidato all’ultima competizione elettorale regionale Francesco Colianni, in quota alla lista Movimento per l’autonomia, avverso l’avvenuta elezione di Luisa Lantieri, in quota alla lista Forza Italia. Ne parliamo con Massimo Greco.
Non comprendiamo, cosa c’entra Colianni con la Lantieri visto che correvano in liste diverse?
Il ricorso mira, sostanzialmente, a fare annullare dal TAR l’elezione della Lantieri perché inserita in una lista che ha beneficiato di un’alterazione elettorale dovuta alla presenza in lista dell’ineleggibile Occhipinti che, a dire del ricorrente, avrebbe dovuto dimettersi molto tempo prima dalla carica di Presidente dell’Ufficio regionali per gli appalti di Enna. Per arrivare a ciò, il ricorrente non chiede al TAR di dichiarare l’ineleggibilità di Occhipinti (cosa che potrebbe fare solo il Tribunale ordinario) ma di sollevare la questione di legittimità costituzionale della normativa, nella parte in cui non prevede un effetto demolitorio dell’intero risultato elettorale conseguito dalla lista di riferimento.
E quindi il TAR sarebbe soltanto uno strumento per arrivare alla Corte costituzionale…
Esattamente, il ricorrente cerca di costruire un ponte argomentativo per censurare direttamente la normativa elettorale e chiederne, incidentalmente, il giudizio di costituzionalità. Per fare ciò dà per scontata l’ineleggibilità di Occhipinti, senza considerare che tale istituto, limitativo del diritto di elettorato passivo, è costituto da una sequenza logico-temporale ben precisa. Il dato sostanziale e quello formale. Quello sostanziale deriva dal conseguimento, di fatto, di un risultato elettorale utile alla sua elezione. Quello formale deriva dal riconoscimento dell’avvenuta elezione ad opera dell’Ufficio elettorale di riferimento. Il ricorrente pensa di poter bypassare non solo il momento formale della proclamazione di Occhipinti ma anche la fase propedeutica, e indispensabile, del conseguimento del risultato elettorale utile alla sua elezione.
Ma come si può affermare l’ineleggibilità di un candidato che non risulta eletto?
Infatti il problema sollevato è proprio questo. Il ricorrente Colianni censura il fatto che persone potenzialmente ineleggibili, perché non elette, finiscano per “dopare” il risultato di una lista elettorale falsando così il risultato democratico delle elezioni. Il limite di questa tesi è però che si dà per scontata l’esistenza di un causa d’ineleggibilità in capo al candidato Occhipinti che, non solo non risulta eletto, ma che non poteva neanche esserlo per evidente deficit di consensi rispetto alla Lantieri. In tale contesto, l’accertamento giudiziale, che come già detto può avvenire solo a cura del Tribunale ordinario, rappresenta inevitabilmente il presupposto del ragionamento e della correlata rilevanza ai fini della eccepita questione di costituzionalità. Non può essere rilevante ai fini del giudizio una questione relativa ad una normativa che ruota attorno all’istituto della ineleggibilità senza prima affrontare ed accertare l’esistenza di tale limite al diritto di elettorato passivo in capo al candidato interessato.
Andiamo al merito della questione
Il merito concerne le ricadute nella lista elettorale derivanti dall’annullamento dei voti conseguiti dal soggetto potenzialmente ineleggibile. Se è vero infatti che l’elettore potrebbe essersi determinato a votare la lista, in ragione della presenza in essa del soggetto indicato con la preferenza, è altrettanto vero che tale circostanza potrebbe essere del tutto irrilevante per l’elettore comunque intenzionato a votare la lista. Chi può dire con certezza che l’elettore non avrebbe comunque voluto votare la lista?
Ma anche a volere considerare in via presuntiva ineleggibile Occhipinti e di conseguenza a ritenere nulli i voti conseguiti dallo stesso, cosa accadrebbe in termini numerici?
Anche a volere considerare nulli i voti di preferenza ottenuti da Occhipinti (2.799) sottraendoli al quoziente della rispettiva lista (12.163) si otterrebbe il risultato di 9.363 che, all’evidenza, risulterebbe comunque maggiore di quello ottenuto dalla lista del Movimento per le autonomie in cui risultava candidato il ricorrente Colianni pari a 9.165.
E quindi?
E quindi il ricorso è certamente suggestivo e per certi aspetti anche apprezzabile, tuttavia rischia di essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione e per carenza d’interesse, prima ancora che infondato nel merito. Vedremo.
Il legale di Francesco Colianni spiega i motivi:
L’ex vicesindaco di Enna, dottor Francesco Colianni, candidato alle ultime elezioni nella lista dell’MPA, ha proposto ricorso dinanzi al TAR Palermo, con il quale ha chiesto l’annullamento del provvedimento di proclamazione degli eletti all’ARS nel collegio di Enna, nella parte in cui comprende e proclama i candidati della lista provinciale di Forza Italia. A tal fine, il ricorrente si è affidato allo studio Fidone Associati, con sedi in Roma, Catania e Vittoria, con un team composto dall’Avvocati Giovanni Francesco Fidone, Rosario Giommarresi e Giulia Cerrelli. L’azione parte dalla constatazione dell’ineleggibilità del candidato nelle liste di Forza Italia, Avv. Francesco Occhipinti, il quale ricopre tuttora il ruolo di Presidente dell’UREGA di Enna ed è pertanto da considerarsi, secondo la tesi difensiva sostenuta, “ineleggibile” in quanto inquadrabile nella figura di dirigente preposto ad uffici di livello dirigenziale generale di amministrazioni statali che operano nella Regione o, al più, come amministratore avente potere di rappresentanza o comunque di organizzazione di un ente dipendente dalla regione. La ratio dell’ineleggibilità risiede nella necessità, per il nostro ordinamento, di tutelare la libertà del voto, evitando che un soggetto, che è già titolare di determinate cariche o uffici, possa godere di una posizione di “indebito vantaggio” nella competizione elettorale. E infatti Francesco Colianni, al fine di partecipare correttamente alla competizione elettorale, ed entro i termini prescritti dalla Legge, rassegnava le proprie dimissioni dalla carica di vicesindaco del Comune di Enna, proprio per non incorrere in una ipotesi di ineleggibilità. Le medesime prescrizioni, però, non sono state rispettate dal candidato Dott. Occhipinti, poiché questi, pur versando in condizioni di evidente ineleggibilità, ha partecipato alle elezioni ed acquisito numerosi voti per la lista in cui era candidato, ovvero Forza Italia. L’ineleggibilità, difatti, è uno strumento che mira ad esplicare i propri effetti non già in ordine all’esercizio concreto della carica politica di cui si tratta, bensì in ordine ad una fase precedente, ovvero l’esercizio del diritto di voto da parte dell’elettore. L’annullamento dei risultati dell’intera lista, dunque, appare l’unico rimedio percorribile, il solo in grado di disinnescare le storture già intercorse, pur preservando i restanti risultati elettorali. Al fine di chiarire maggiormente tale tesi, e di tratteggiare con precisione le ricadute della candidatura dell’Avv. Occhipinti, si consideri esemplificativamente il caso in cui si candidasse, quale deputato regionale, il Prefetto di Enna (soggetto ineleggibile ai sensi della richiamata normativa, al pari dell’Avv. Occhipinti). Eppure, qualora il Prefetto, pur cosciente della propria posizione, si candidasse, sarebbe in grado di acquisire un numero di voti potenzialmente sostanziale, alterando significativamente (se non radicalmente) il risultato elettorale. Non solo la lista ove è candidato riscuoterebbe un numero di consensi diverso ed “indebito”, ma sarebbe in grado di togliere voti ad altri candidati ed altre liste, favorendo in questo caso un altro candidato eleggibile appartenente alla medesima lista (si immagini, ad absurdum, un Prefetto che partecipi alla competizione elettorale conseguendo 20.000 preferenze ed un secondo candidato che con poche decine di voti potrebbe divenire deputato all’ARS). In breve l’Avv. Occhipinti, con la sua sola presenza all’interno della lista ed a prescindere dal numero di voti personali conseguiti, è stato certamente in grado di alterare il risultato elettivo a vantaggio di Forza Italia. Si ricordi, in proposito, che l’elettore ben poteva selezionare la lista prescelta senza far riferimento alla preferenza nominale del deputato, con la conseguenza che la quota parte dei voti senza preferenza rilevata da Forza Italia grazie alla partecipazione di Occhipinti, risulta incorreggibile tramite la semplice revoca ex post dell’ineleggibile. E non vi è dubbio, infatti, che la presenza dell’Avv. Occhipinti, nella qualità di Presidente dell’Urega, abbia inevitabilmente attribuito autorevolezza alla lista di Forza Italia. Infine si badi che l’elezione per cui è causa riguarda la circoscrizione di Enna, ovvero una piccola realtà alla quale, difatti, sono assegnati unicamente due seggi. Dal numero esiguo di seggi discende che i voti, notoriamente, si vanno a concentrare sulle liste favorite, le più note, quelle appunto “presiedute” dalle personalità più convincenti. La captatio benevolentiae di cui si è parlato poc’anzi, nel caso in esame, esplica pertanto effetti macroscopici e determinanti nell’esito del voto. Ferma restando, inoltre, la palese ineleggibilità dell’Avv. Occhipinti, la lista elettorale di Forza Italia non avrebbe potuto essere presentata in quanto sarebbe stata illegittimamente formata, non rispettando la normativa sulla parità di genere che deve essere, invero, osservata per la formazione delle liste elettorali. Difatti, non potendo l’Avv. Occhipinti essere inserito nella lista in questione, sarebbe mancata la componente maschile. Nel ricorso sono stati evidenziati, fra l’altro, diversi profili di illegittimità costituzionale della normativa che disciplina l’istituto dell’ineleggibilità. Dubbi, fra l’altro, evidenziati anche dalla Corte Costituzionale che, con la propria pronunzia n. 84/2006, ha rilevato come quella sull’ineleggibilità rappresenti “una normativa evidentemente incongrua: non assicura la genuinità della competizione elettorale, nel caso in cui l’ineleggibilità sia successivamente accertata; induce il cittadino a candidarsi violando la norma che, in asserito contrasto con la Costituzione, ne preveda l’ineleggibilità; non consente che le cause di ineleggibilità emergano, come quelle di incandidabilità, in sede di presentazione delle liste agli uffici elettorali”.
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On. Luisa Lantieri, gli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia:
Il dott. Colianni, candidato alle scorse elezioni per il rinnovo del “Parlamento siciliano”, ha presentato un ricorso volto all’annullamento del provvedimento di proclamazione degli eletti all’A.R.S. nel collegio di Enna. Ebbene, com’è noto, nel collegio di Enna, sono stati proclamati eletti il dott. Venezia Sebastiano (del P.D. con 12.528 voti di preferenza e 16.479 voti di lista), e la dott.sa Lantieri Annunziata Luisa (della lista Forza Italia con 7.005 voti di preferenza e 12.163 voti di lista). Sicché, il dott. Colianni, candidato con la lista “NOI CON LA SICILIA – POPOLARI AUTONOMISTI” è risultato essere il primo dei non eletti. Tuttavia, sempre nel collegio della provincia di Enna, ha preso parte alla competizione elettorale – con la lista di Forza Italia – l’Avv. Francesco Paolo Maria Occhipinti, ottenendo ben 2799 voti di preferenza. Con il ricorso proposto al T.A.R. Sicilia (sede di Palermo), il dott. Colianni ha sostenuto che l’avv. Occhipinti, all’atto della candidatura e della successiva elezione si trovava in condizione di ineleggibilità, in quanto titolare di altra carica – ovvero la presidenza dell’UREGA – che gli precludeva di essere eletto. Tale circostanza, sempre secondo la tesi del dott. Colianni, avrebbe determinato l’alterazione del risultato elettorale e la conquista del seggio da parte della dott.ssa Lantieri, considerato che, i voti ottenuti dall’avv. Occhipinti sono confluiti nella lista Forza Italia, con la quale concorreva la dott.ssa Lantieri. Per tali ragioni, il dott. Colianni, con il ricorso proposto, ha chiesto l’annullamento del risultato elettorale, determinato dall’Ufficio Circoscrizionale presso il Tribunale di Enna, e che ha visto proclamata l’on. Lantieri, nel frattempo eletta alla vicepresidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana. Nel giudizio si è, conseguentemente, costituita la dott.ssa Lantieri, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia. Inoltre, al fine di resistere al ricorso proposto dal dott. Colianni, si è costituita l’Assemblea Regionale Siciliana, con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato. In particolare, gli avvocati Rubino e Impiduglia, con la memoria di costituzione, hanno chiesto al T.A.R. Sicilia – Palermo, il rigetto del ricorso proposto, perchè infondato. Il Presidente della prima sezione del T.A.R. Palermo, dal canto suo, ha fissato l’udienza pubblica – per la discussione del ricorso – per il prossimo 7 febbraio 2023.