“Siamo stati vittima di un grave comportamento posto in essere dall’Amministrazione regionale volto a limitare la nostra operatività, attraverso la negazione dei permessi sindacali sanciti dall’art. 18 del contratto collettivo regionale, impedendo, di fatto, l’espressione associativa sindacale dei lavoratori da noi rappresentati, sempre più numerosi. Si è tentato un dialogo con il datore di lavoro, ma senza ottenere positivi riscontri, per cui ci siamo rivolti all’autorità giudiziaria con un ricorso ex art. 28 della L. 300 del 1970 attraverso il nostro legale, l’Avv. Carmelo Sebeto, affinché si potesse interrompere tale comportamento illegittimo e dannoso. L’autorità giudiziaria ha accolto pienamente le nostre ragioni proposte al giudice. Il giudice ha decretato, in modo chiaro, il pieno diritto della UGL non solo per ottenere i permessi sindacali, ma anche quella di poter ricoprire in pieno la qualità di attore sindacale, quindi di poter beneficiare delle facoltà riconosciute dalla contrattazione collettiva regionale, di cui l’Ugl è firmataria e promotrice di importanti riconoscimenti in favore degli operai del settore. L’amministrazione regionale è stata, inoltre, condannata a risarcire le spese legali in favore della UGL. La sentenza in oggetto rafforza sempre di più il nostro sindacato e quindi da linfa vitale alla battaglia collettiva dei lavoratori per la tutela dei propri diritti”.