Catenanuova, scioglimento Consiglio comunale, i decaduti e soccombenti dovranno rimborsare al Comune anche il contributo unificato

Come noto alle cronache, con la recente sentenza dello scorso 31 Maggio, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha accolto i ricorsi in appello proposti dal Comune di Catenanuova, assistito dall’Avv. Girolamo Rubino, dal Commissario Straordinario nominato in sostituzione del Consiglio Comunale, dott.ssa Salvina Cernigliaro, difesa dall’avv. Giuseppe Impiduglia e dalla Presidenza della Regione Sicilia, difesa ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, riformando la sentenza del TAR Catania che aveva annullato il Decreto del Presidente della Regione Siciliana di nomina del Commissario Straordinario in sostituzione dell’Organo consiliare del Comune di Catenanuova decaduto a seguito delle dimissioni non contestuali di vari consiglieri.
Per effetto della suddetta sentenza, il Commissario straordinario continuerà ad esercitare, sino al termine del mandato elettorale del Sindaco, le funzioni in sostituzione del Consiglio Comunale, mentre i Consiglieri appellati – ossia i sei rimasti in carica rispetto ai dodici originariamente assegnati – soccombenti in giudizio dovranno provvedere anche al rimborso del contributo unificato versato dal Comune di Catenanuova per la proposizione del giudizio di appello.
Come previsto dalla normativa, infatti, gli importi del contributo unificato corrisposti dal ricorrente vittorioso per le spese degli atti vanno rimborsati allo stesso anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese, e posti a carico della parte soccombente in giudizio.
Tutta la vicenda, come si ricorderà, nasce dall’avvenuta nomina, con apposito decreto del Presidente della Regione Siciliana, della dottoressa Salvina Cirnigliaro quale Commissario straordinario, in sostituzione del Consiglio Comunale di Catenanuova decaduto a seguito delle varie dimissioni non contestuali dei componenti dell’Organo consiliare e della impossibile loro sostituzione/surroga (atteso l’esaurimento dell’unica lista partecipante alla competizione elettorale del 2018).
Il C.G.A., chiudendo definitivamente la vicenda – previo accoglimento della richiesta cautelare presentata dall’Avv. Girolamo Rubino, difensore dell’Ente – ha accolto gli appelli proposti dal Comune di Catenanuova, dal Commissario Straordinario e dalla Presidenza della Regione Sicilia e, condividendo di fatto le tesi difensive degli appellanti, ha riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo la piena legittimità del decreto presidenziale di nomina del Commissario straordinario in sostituzione del Consiglio comunale di Catenanuova.

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Lo scioglimento del Consiglio comunale di Catenanuova è legittimo

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