Per effetto della suddetta sentenza, il Commissario straordinario continuerà ad esercitare, sino al termine del mandato elettorale del Sindaco, le funzioni in sostituzione del Consiglio Comunale, mentre i Consiglieri appellati – ossia i sei rimasti in carica rispetto ai dodici originariamente assegnati – soccombenti in giudizio dovranno provvedere anche al rimborso del contributo unificato versato dal Comune di Catenanuova per la proposizione del giudizio di appello.
Come previsto dalla normativa, infatti, gli importi del contributo unificato corrisposti dal ricorrente vittorioso per le spese degli atti vanno rimborsati allo stesso anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese, e posti a carico della parte soccombente in giudizio.
Tutta la vicenda, come si ricorderà, nasce dall’avvenuta nomina, con apposito decreto del Presidente della Regione Siciliana, della dottoressa Salvina Cirnigliaro quale Commissario straordinario, in sostituzione del Consiglio Comunale di Catenanuova decaduto a seguito delle varie dimissioni non contestuali dei componenti dell’Organo consiliare e della impossibile loro sostituzione/surroga (atteso l’esaurimento dell’unica lista partecipante alla competizione elettorale del 2018).
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Lo scioglimento del Consiglio comunale di Catenanuova è legittimo