CGA sospende sentenza TAR Catania: scioglimento Consiglio comunale di Catenanuova è legittimo

Nel mese di giugno del 2018 si sono tenute le votazioni per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Catenanuova e, all’esito della competizione elettorale, sono stati eletti dodici consiglieri comunali, tutti tratti dall’unica lista partecipante.

Per effetto di una serie di dimissioni non contestuali, i componenti del Consiglio Comunale in carica sono rimasti appena sei rispetto ai dodici originariamente assegnati, non essendo possibile la loro sostituzione/surroga (atteso l’esaurimento dell’unica lista).

Pertanto, il Segretario Generale del Comune di Catenanuova, essendosi dimessi la metà dei Consiglieri Comunali ha chiesto all’Amministrazione Regionale di nominare un commissario straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale.

Con apposito Decreto, il Presidente della Regione Siciliana, su proposta dell’Assessorato alle Autonomie Locali, preso atto dell’avvenuta decadenza del Consiglio Comunale di Catenanuova, ha provveduto a nominare la dottoressa Salvina Cirnigliaro quale Commissario straordinario, “in sostituzione dell’Organo decaduto, fino alla naturale scadenza dell’Organo ordinario”.

Con apposito ricorso, i sei Consiglieri dichiarati decaduti hanno chiesto l’annullamento del Decreto del Presidente della Regione Siciliana che ha nominato il Commissario Straordinario.

Il TAR Catania ha accolto il ricorso dei consiglieri decaduti e ha annullato i provvedimenti impugnati.

Il Comune di Catenanuova, con il patrocinio dell’avv. Giorlamo Rubino, ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, rilevando come il Giudice di Primo Grado non avesse correttamente applicato le disposizioni che regolano la materia e avesse richiamato principi e precedenti giurisprudenziali non conferenti.

Con il ricorso in appello, l’avv. Girolamo Rubino ha anche rilevato come i sei consiglieri comunali – reinsediatosi per effetto della sentenza del TAR Catania – avessero immediatamente presentato (il 16.04.21) una mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco.

Pertanto, con l’appello è anche stata chiesta l’immediata sospensione della sentenza. al fine di evitare che il Consiglio Comunale (non validamente composto attesa la mancanza del quorum legale e strutturale) potesse adottare una mozione di sfiducia idonea a stravolgere l’attività amministrativa e la vita dell’ente locale, proprio in un momento in cui il Sindaco di Catenanuova – quale autorità sanitaria locale è chiamato a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19 particolarmente diffusa sul territorio (il Comune di Catenanuova con Decreto del Presidente della Regione è stato, infatti, dichiarato “zona rossa” in ragione dell’elevatissimo numero di soggetti positivi).

Il Presidente del CGA, dottoressa Rosanna De Nictolis, aderendo alle censure formulate dall’avv. Girolamo Rubino, ha disposto, con decreto cautelare monocratico, l’immediata sospensione e fissata l’udienza collegiale per il 26 maggio 2021.

Per effetto del Decreto del CGA, pertanto, rivive il provvedimento di decadenza del Consiglio Comunale di Catenanuova. Dunque, il Commissario straordinario eserciterà nuovamente le funzioni in sostituzione dei Consiglieri che, dunque, non potranno approvare la mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco Carmelo Giancarlo Scravaglieri.

RICEVIAMO IN DATA 6 MAGGIO 2021 LA SEGUENTE REPLICA:

In merito all’articolo “Catenanuova, per Cga lo scioglimento del Consiglio
comunale è legittimo” pubblicato dalla redazione, sul vostro sito, in data 28 aprile
2021, i sei consiglieri comunali chiedono di esercitare il diritto di replica.
Gli ex consiglieri comunali Pietro Antonino Scravaglieri, Concetta Maria Iacona,
Marco Ingrassia, Rosalinda Proietto, Giuseppe Picone e Prospero Castiglione, per il
motivo in intestazione, evidenziano che il Presidente del Cga Sicilia Rosanna De
Nictolis, con decreto cautelare temporaneo emesso in data 27/04/2021, delibera:
“…fermo l’approfondimento della questione di diritto nella sede collegiale, nelle
more della decisione cautelare collegiale la comparazione degli interessi in gioco
induce a ritenere opportuno mantenere in vita il provvedimento impugnato con il
ricorso di primo grado e annullato dal Tar”, di conseguenza ha di fatto sospeso
provvisoriamente e non annullato la sentenza del Tar Sicilia – Sez. di Catania.
Quindi il Cga Sicilia non ha decretato che lo scioglimento del Consiglio Comunale di
Catenanuova è legittimo, come si evince chiaramente dal titolo del vostro articolo
“Catenanuova, per Cga lo scioglimento del Consiglio comunale è legittimo”.
Pertanto, tutto ancora è in itinere e da discutere nell’udienza di camera di consiglio
del 26 maggio 2021.
I consiglieri puntualizzano di avere fiducia nella giustizia e di accettare con serenità
qualsiasi sentenza che verrà emessa dal Cga Sicilia; gli stessi sono rappresentati e
difesi dagli avvocati Elenio Mancuso e Pietro Maria Mela che dichiarano: “Con
decreto presidenziale del Cga, emesso nel pendente giudizio di appello, è stata
sospesa l’efficacia esecutiva della sentenza del Tar Sicilia – Sez. di Catania.
Quanto sopra sulla base delle sole ragioni prospettate dall’appellante (Comune di
Catenanuova), e pertanto in assenza dei motivi di difesa dei Consiglieri Comunali, i
quali sono stati vittoriosi nel giudizio di primo grado.
Provvederemo nei prossimi giorni, nell’interesse dei nostri assistiti, a costituirci nel
giudizio di appello. Nelle fasi successive il Cga, in seduta collegiale, adotterà ogni
necessaria statuizione avuto riguardo alle ragioni di diritto che saranno portate in
giudizio da tutte le parti”.
Affinché non venga travisata la realtà dei fatti, certi della vostra buona fede, i
consiglieri comunali chiedono alla redazione del vostro giornale, che venga
esercitato il diritto di replica per i chiarimenti del caso.