Senza acqua, tra monopoli privati e giustizia lenta
di Massimo Greco
Vero è che nei contratti con prestazioni corrispettive – qual’è quello sottoscritto tra utente e gestore del servizio idrico – ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, tuttavia tale eccezione di inadempimento si configura come forma di autotutela privata ammessa dall’ordinamento in via eccezionale, sicchè la mera e generica deduzione dell’inadempimento dell’utente debitore non è sufficiente a giustificare il rifiuto della prestazione del gestore creditore, occorrendo valutare se la prestazione non adempiuta è di lieve o rilevante importanza. Infatti, non ogni volta che si sia formata la morosità, di qualunque importo, anche modesto, è consentito al fornitore del servizio idrico integrato di prospettare la sospensione del servizio, subordinando il ripristino all’integrale pagamento del domandato. Invero, per giustificare l’uso eccezionale dell’autotutela, la mora contestata deve essere cospicua, perdurante da lungo tempo, essere totale o comunque riferibile ad una quota elevata dell’obbligazione di pagamento. Sarà il Giudice adito dai condomini con la procedura d’urgenza prevista dall’art. 700 del c.p.c. a valutare la liceità del comportamento del gestore, anche se ci saremmo aspettati un’attenzione più immediata sulla questione. Se, come pare, l’udienza è stata fissata per il prossimo 14 settembre, viene spontaneo chiedersi come faranno queste famiglie a stare in piena estate senza acqua?
Un ancora di salvataggio per i morosi potrebbe arrivare dalla recente legge approvata dall’ARS sul nuovo sistema di gestione del servizio idrico in Sicilia. La novella disciplina, che contiene numerose contraddizioni, stabilisce che l’erogazione del quantitativo minimo vitale garantito (pari a 50 litri per persona) non può essere sospesa, neppure in caso di morosità, per i soggetti meno abbienti. Tuttavia, riteniamo che questa nuova disciplina, socialmente lodevole, non possa essere applicata al caso in specie, non solo perché non è ancora entrata in vigore, ma perché potrebbe essere impugnata dallo Stato, essendo il legislatore siciliano intervenuto su una materia (ordinamento del diritto civile) riservata alla competenza esclusiva dello Stato. L’esercizio dell’autotutela privata è infatti un diritto espressamente sancito dall’art. 1460 del codice civile.