Il silenzio assenso sul certificato di abitabilità

Strumenti legali contro ogni quieto vivere. Il silenzio assenso sul certificato di abitabilità.

“Le case sono fatte per viverci, non per essere guardate” (Francis Bacon, Saggi  1597/1625)

A quanto pare, il comune di Leonforte non si trovava esattamente d’accordo con questa citazione, avendo rifiutato il rilascio del certificato di abitabilità alla cooperativa Medea. Entriamo nel dettaglio: lo scorso giugno, la Cooperativa in questione ha richiesto al Comune il rilascio formale del certificato di abitabilità, documento riguardante esclusivamente i beni immobili destinati ad uso residenziale e che dichiara sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli appartamenti e degli impianti installati. Documento che evidentemente fa la differenza nella vendita di un appartamento (se manca, scordatevi pure il rogito notarile). Alla richiesta inoltrata, era stata allegata la perizia giurata attestante la conformità degli alloggi in questione, oltre alla dichiarazione di conformità degli impianti e ad altra documentazione prodotta (copia dell’accatastamento delle unità immobiliari e relative planimetrie). Cosa fa il Comune? Tace, almeno fino al settembre successivo – e in casi come questo, le date sono fondamentali – , quando comunica alla società richiedente di non poter accogliere l’istanza “in quanto la Cooperativa non ha provveduto al pagamento di somme integrative richieste giusta sentenza n. 35/08”. (somme integrative riguardanti un già avvenuto condono).

Ciò che va opportunamente specificato, in questo caso, è che in base alla legge regionale n. 17 del 31 maggio 1994 (provvedimenti per la prevenzione dell’abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti) vige la regola del silenzio assenso.

L’articolo 3, comma 1 prevede che i certificati di abitabilità, agibilità e conformità si intendono rilasciati ove, entro sessanta giorni dalla richiesta, non venga data al richiedente diversa comunicazione.

Ancora, il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che in caso di applicazione della disposizione di cui al comma 1, gli uffici e gli organi del comune devono ugualmente completare l’esame delle relative domande entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

In poche parole non ci sono Santi, i termini sono perentori e se il Comune tace significa unicamente che acconsente e rilascia.

Non solo, a corroborare quanto già stabilito dalla legge regionale, va ad aggiungersi la sentenza del T.A.R. Puglia Lecce n. 1762 del 2011 Il comune non può negare il rilascio del certificato di agibilità per omesso pagamento di oneri e sanzioni. Il termine stabilito di 60 giorni può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro 15 giorni dalla domanda ed esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa; in tal caso, il termine per la conclusione ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Nessun riferimento viene fatto a somme dovute e non versate (magari questa è un’altra storia. Magari il comune avrebbe dovuto “svegliarsi” provvedendo a reclamare quanto dovuto nei termini e nella tempistica legittimi, avviando ogni azione “prevista all’uopo dall’ordinamento). Volendo eccedere in romanticismo, consigliamo una colonna sonora che accompagni la lettura: “Ormai è tardi” , Vasco Rossi.

Alessandra Maria

*Consulenza a cura dello studio legale Ilardo-Inguì