La Provincia di Enna, guidata dal Pippo Monaco ha visto bene nel non far cadere nel dimenticatoio la questione procedurale sottesa al progetto per la realizzazione del percorso meccanizzato tra Enna-bassa e Enna-alta. Nessuno infatti potrà dimenticare lo spettacolo indecoroso offerto dagli Uffici Regionali che in quella occasione fecero a pugni con la legge sul procedimento amministrativo e con le regole di partecipazione e di trasparenza previste nel nostro ordinamento.
In forza di un primo nulla-osta rilasciato dall’Ufficio regionale del Genio Civile, la Provincia, destinataria del finanziamento di euro 30 milioni riuscì il giorno di ferragosto del 2009 a pubblicare il bando per l’appalto concorso nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, assicurandosi così l’impegno finanziario del Ministero. Ma, a distanza di pochi giorni dalla pubblicazione del bando e dopo alcune mirate polemiche sollevate da alcune forze politiche, Il Genio Civile decise di cambiare idea, ritenendo il progetto non conforme alle norme vigenti in materia di dissesto idrogeologico e revocando il precedente nulla-osta. Le revoche dei pareri subirono un effetto domino e il finanziamento fu irrimediabilmente perduto.
Puntuale arrivò la reazione di numerosi esponenti della politica ennese tra cui quella del Presidente del Consiglio Provinciale di Enna Massimo Greco che il 18 ottobre 2009 così si espresse: “Sulla vicenda della scala mobile la Provincia non può rimanere inerte. Infatti, anche quando viene meno l’interesse attuale all’annullamento dell’atto amministrativo, per intervenuti atti successivi, può comunque ravvisarsi un interesse residuale a ricorrere, a fini risarcitori, per gli effetti negativi già prodotti dal provvedimento originario”.
Oggi arriva il verdetto del Tar di Catania che, con sentenza n. 2244 pubblicata il 15/09/2011, censurando l’Ufficio del Genio Civile non esita ad affermare che “una più attenta e diligente attività istruttoria, svolta secondo canoni di buon andamento avrebbe verosimilmente condotto al diniego del nulla osta ex art. 13 citato e non avrebbe esposto l’amministrazione provinciale agli oneri finanziari della procedura di appalto concorso”.
Per il Giudice amministrativo va anche riconosciuto alla Provincia il risarcimento di euro 8.000,00, pari al “pregiudizio economico sostenuto per la pubblicità del bando di gara, trattandosi di danno che può essere ascritto, con nesso causale, all’operato contraddittorio del Genio Civile. La responsabilità soggettiva dell’Amministrazione stessa, poi, sul piano della colpa, sta nella violazione di chiara fattispecie normativa (art. 6 comma 1° lettere a) e b) della legge n. 241/1990) certamente applicabile alla lacunosa attività istruttoria che ha condotto all’adozione del parere favorevole n. 7918 del 12/08/2009”.
E’ facile ipotizzare che alla condanna possa seguire anche un’azione di responsabilità per danno erariale che l’Amministrazione Regionale potrà promuovere nei confronti dei Funzionari a vario titolo coinvolti nella vicenda amministrativa, attesa l’evidente negligenza manifestata nell’esercizio delle proprie funzioni.
La vicenda dovrebbe servire da insegnamento per tutti ma soprattutto per coloro che sono pagati dai cittadini per esercitare la funzione pubblica con integrità morale e competenza professionale.