Palermo. Telelaser: senza segnaletica la multa non vale

Il giudice di Pace di Palermo Antonio Cutaia ha accolto il ricorso dell’avvocato Davide Maniscalco che aveva fatto opposizione contro la Prefettura palermitana dopo aver ricevuto una multa per eccesso di velocità. Le motivazioni consistono nel fatto che nel tratto stradale dove è stato rilevato il controllo della velocità non era non era sistemata l’apposita segnalatica (cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi) che hanno la funzione di avvertire l’automobilista.

L’articolo 142 (comma 6 bis) del codice della strada stabilisce che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo proprio all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazioni luminose. Gli organi della Polizia stradale, inoltre, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’Interno e di quello dei Trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico “di cui viene data informazione agli automobilisti finalizzato al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento” (articoli 142 e 148).

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, solo l’avvertimento all’automobilista, crea la condizione di legittimità dell’eventuale verbale di contestazione. In mancanza, il verbale se impugnato, dovrà essere dichiarato nullo. Questo perchè, come recita la sentenza del giudice di Pace, “il potere sanzionario in materia di circolazione stradale non è tanto ispirato dalla sopresa ingannevole dell’automobilista indisciplinato, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonché di fluidità della circolazione anche mediante l’utilizzo di nuove tecnologie”.

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redazione-vivienna