Provincia Enna. Malfitano (FI): Dubbi su nomina esperto in materie di politiche comunitarie

Enna. In merito alla nomina con propria determina di un “Esperto in materie di Politiche Comunitarie” da parte del Presidente della Provincia Regionale di Enna, il Consigliere provinciale, Sergio Malfitano (FI), esprime parecchi dubbi di legittimità in tal senso.
“E’ di questi giorni la determina del Presidente della Provincia, il quale ha ritenuto necessario, per il supporto alle attività riguardo ai fondi contenuti nel POR ( F.S.S.R. + F.S.E.) e sia riguardo ai fondi F.E.A.S.R., di poter disporre di una figura professionale specializzata in materie di politiche comunitarie, soprattutto oggi in considerazione del fatto che anche la Provincia regionale si è dotata di un proprio programma di sviluppo economico sociale 2007/2013 e intende concretizzare la propria attività nell’attuazione al P.S.E.S. E P.T.P., utilizzando tutte le risorse comunitarie disponibili ed attivabili.
L’incarico all’esperto dovrebbe riguardare l’assistenza e il supporto nell’elaborazione e promozione di progetti, iniziative ed attività a carattere europeo e/o internazionale; il supporto all’attività di programmazione delle iniziative da candidare all’ottenimento di fondi comunitari; il supporto nella redazione di puntuali proposte progettuali da candidare all’ottenimento di risorse finanziarie comunitarie (erogate direttamente oppure attraverso Stato, Regione o altri Enti abilitati); il supporto nella gestione dei progetti che dovessero ricevere il finanziamento comunitario; il contribuire attivamente nell’attuazione al patto per lo sviluppo della Provincia di Enna.
Alla luce di quanto appena esposto, è doveroso inquadrare il tutto alla luce della normativa vigente.
Ed invero, il Consiglio di Stato (cfr. Commissione speciale pubblico impiego, parere 27 febbraio 2003, n. 514/2003), ha esplicitato che il previsto accesso di esterni alla dirigenza pubblica, inserendosi in un ambito permeato e retto dai principi costituzionali sanciti, in particolare, dall’art. 97, “se non contenuto entro limiti circoscritti e circondati da adeguate cautele potrebbe costituire un ostacolo al buon funzionamento della pubblica amministrazione e alla sua necessaria imparzialità”, e pertanto, la facoltà, di carattere eccezionale, che consente di ricorrere a professionalità esterne deve essere esercitata, in concreto, “nei limiti, in ogni caso, delle percentuali … (dalla legge puntualmente stabilite), che integrano il principio invocato e non costituiscono elementi ad esso esterni.”
Ciò, in via generale, premesso si osserva che, per quanto attiene il conferimento degli incarichi dirigenziali, la l.r. 15 maggio 2000, n. 10, ne consente l’attribuzione a soggetti esterni – oltreché nelle ipotesi relative agli uffici di diretta collaborazione (cfr. art. 4, comma 6) – esclusivamente per quanto attiene gli incarichi di dirigente generale (cfr. art. 9, comma 8) e, in detta sola ipotesi, nel limite percentuale del 5 per cento (poi elevato al 20 per cento dall’art. 11, comma 7, della l.r. 3 dicembre 2003, n. 20) della dotazione organica.
Principio generale cui le richiamate disposizioni costituiscono puntuale eccezione è quindi quello – sancito dall’art. 19, commi 4 e 5, del D.Lgs. 165/2001 e, per quanto attiene l’ambito regionale, dall’articolo 9, commi 4, 5 e 6, della stessa l.r. 10/2000 – secondo cui tutti gli incarichi dirigenziali, siano essi finalizzati alla preposizione a strutture operative che di altra natura, sono conferiti a soggetti già incardinati, con qualifica di dirigente, nell’ente di appartenenza.
Il delineato regime costituisce esaustiva disciplina delle modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali che non ammette, in assenza di puntuali richiami e rinvii normativi, l’applicazione di norme divergenti. L’applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, risulta invero, per espressa volontà del legislatore regionale (cfr. art. 1, comma 2, l.r. 10/2000) meramente residuale per le sole ipotesi non previste e regolate dalla l.r. 10/2000.
Nella fattispecie, poi va considerato che la Provincia Regionale di Enna è obbligata, ai sensi della l.r. 10/2000, e come tutti gli enti pubblici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione siciliana, ad adeguare il proprio ordinamento al regime giuridico di cui al Titolo I della medesima legge.
In ossequio dunque al principio di legalità che impone che l’azione amministrativa abbia uno specifico fondamento legislativo e postula un dovere di agire nelle ipotesi ed entro i limiti fissati dalla legge ed in conformità alla disciplina sostanziale posta, che incide dunque sulle modalità di esercizio dell’azione e penetra all’interno dell’esercizio del potere (cfr. Elio Casetta, Manuale di diritto amministrativo, Giuffrè editore, 2002, pagg. 36 e seguenti) risulta conseguentemente dubbia la legittimità del conferimento dell’incarico dirigenziale in esame.
E’ necessario verificare la sussistenza di quelle ragioni di interesse pubblico, le quali presuppongono il rispetto di quei criteri di economicità, di efficacia e di trasparenza che informano l’azione amministrativa.
Difatti, per quanto attiene all’affidamento di un incarico di collaborazione professionale ai sensi dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, premesso che l’adozione di un siffatto provvedimento potrebbe ritenersi finalizzata ad eludere l’evidenziato divieto di conferire, nella fattispecie rappresentata, incarichi di direzione di strutture operative dell’Ente a soggetti esterni, si rileva che, come evidenziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento funzione pubblica (cfr. nota 3 febbraio 2004 dell’Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni) è da escludere che possano affidarsi a soggetti esterni, mediante rapporti di collaborazione, i medesimi compiti che andrebbero svolti dai dipendenti dell’amministrazione.
E ad oggi risulta che i tavoli tecnici istituiti dall’A.P. in merito all’attività programmatica per il POR 2007-2013, è stato coordinato da personale dirigente della stessa Amministrazione.
Sorge spontaneo chiedersi:
– “Come mai il personale dirigente dell’Ente Provincia, finora all’altezza del compito affidato di coordinamento e gestione dei tavoli tecnici provinciali, all’improvviso, non sembra più essere all’altezza della situazione?”
– “Se questa figura di alta professionalità si fosse resa veramente necessaria, perché non pensare di insediarla fin dall’inizio dei lavori?”
– “Oppure è tutto una manovra per eludere l’evidenziato divieto di conferire incarichi di direzione di strutture operative dell’Ente a soggetti esterni, come esplicitato secondo la da normativa vigente?”
In merito, la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento funzione pubblica (cfr. circolare n. 4, prot. 5657 del 15 luglio 2004) ha altresì osservato che dalla lettura delle disposizioni di cui all’art. 7, comma 6, del decreto legislativo165/2001, “si evidenzia la possibilità di ricorrere a rapporti di collaborazione solo per prestazioni di elevata professionalità, contraddistinte da una elevata autonomia nel loro svolgimento tale da caratterizzarle quali prestazioni di lavoro autonomo” Laddove l’elemento dell’autonomia non dovesse risultare prevalente “sarebbero aggirate e violate le norme sull’accesso alla pubblica amministrazione tramite concorso pubblico, in contrasto con i principi costituzionali (artt. 51 e 97 Costituzione) …nonché il principio, anch’esso costituzionale, di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97 Costituzione)”.
Conclusivamente, ad ogni buon fine, si osserva che la giurisprudenza della Corte dei conti ha elaborato, in via generale (cfr. per tutte, Sezione giurisdizionale per il Veneto, 3 novembre 2003, n. 1124) i seguenti criteri per valutare, in astratto, la legittimità del conferimento degli incarichi individuali di cui all’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001:
“a) rispondenza dell’incarico agli obiettivi dell’amministrazione;
b) inesistenza, all’interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea allo svolgimento dell’incarico, da accertare per mezzo di una reale ricognizione;
c) indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell’incarico;
d) indicazione della durata dell’incarico;
e) proporzione fra il compenso corrisposto all’incaricato e l’utilità conseguita dall’amministrazione.”
In verità, tali aspetti di legittimità, non erano stati per nulla chiariti, dall’A.P., durante i lavori per le variazioni al bilancio, ultime approvate.
Alla luce di quanto appena esposto e nell’atteggiamento di responsabilità che il ruolo istituzionale comporta, lo scrivente porrà in essere ogni azione affinché risulti evidente la legittimità e la convenienza, per l’Ente Provincia, della nomina di esperto della dottoressa Vanni, da parte del Presidente Monaco”.

Il Consigliere Provinciale
Dott. Sergio Malfitano