Canone Rai: le rassicurazioni di Confartigianato
* Enti-Associazioni-Sindacati - 25/06/2014
Enna. Confartigianato Imprese segnala che in questi giorni moltissime piccole e medie imprese, dal bar al ristorante all’installatore al grafico pubblicitario insomma a tutti i vari tipi di impresa, stanno ricevendo in massa una lettera della RAI che invita a pagare il “canone speciale” le aziende che siano in possesso di apparecchi atti a ricevere i programmi radiotelevisivi. “ La lettera è formalmente corretta – dichiara il segretario Provinciale Rosa Zarba – pur se il tono utilizzato e l’invio indiscriminato alle aziende, suscita più di una perplessità dal punto di vista del metodo”.
Il Segretario Provinciale Rosa Zarba (nella foto) ritiene opportuno tornare sull’argomento riportando all’attenzione degli Associati il chiarimento emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico del 2012, fortemente sollecitato anche da Confartigianato: chi non detiene “apparecchi atti o adattabili – quindi muniti di sintonizzatore – alla ricezione delle trasmissioni televisive” in definitiva non è tenuto a pagare il canone.
Qui di seguito quanto prevede la nota ministeriale:
1) La norma di riferimento art. 1 del RDL n.246/1938 si riferisce al servizio di “radio diffusione” non includendo altre forme di diffusione del segnale audio/video basate su portanti fisici diversi da quelli radio come la Web radio, la Web TV o IPTV. Il canone è quindi dovuto solo in presenza di un impianto aereo atto alla captazione del segnale (antenna) o di un dispositivo idoneo a sostituire l’impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici.
2) Sono apparecchi atti a ricevere segnali audio/video radiodiffusi i “radioricevitori completi”, ossia quelli dotati di un sintonizzatore che operi nelle bande di frequenze destinate al Servizio di radio diffusione (PNRF), di un decodificatore e trasduttore del segnale audio/video (per la TV) o solo audio (per la radio).
3) Sono apparecchi adattabili quelli dotati di un sintonizzatore che operi nelle bande di frequenze destinate al Servizio di radio diffusione (PNRF), collegati esternamente ad un decodificatore e trasduttore del segnale audio/video (per la TV) o solo audio (per la radio). Di seguito la tabella esemplificativa delle tipologie di apparecchi ricompresi nella norma e riportata nella lettera: apparecchi atti alla ricezione: ricevitori TV fissi; ricevitori TV portatili; ricevitori TV per mezzi mobili; ricevitori radio fissi; ricevitori radio portatili; ricevitori radio per mezzi mobili; terminale d’utente per telefonia mobile dotato di ricevitore radiotv (es. cellulare DVB-H); riproduttore multimediale dotato di ricevitore radiotv (es. lettore mp3 con radio FM integrata). Apparecchi adattabili alla ricezione: videoregistratore dotato di sintonizzatore TV; chiavetta USB dotata di sintonizzatore radiotv; scheda per computer dotata di sintonizzatore radiotv; decoder per la TV digitale terrestre; ricevitore radiotv satellitare; riproduttore multimediale, dotato di ricevitore radiotv, senza trasduttori (es. Media Center dotato di sintonizzatore radiotv). Apparecchi non atti né adattabili alla ricezione: PC senza sintonizzatore TV; monitor per computer; casse acustiche.
Confartigianato vuole rassicurare gli Imprenditori chiarendo che nulla è cambiato rispetto a due anni fa e che pertanto l’obbligo rimane in vigore solo per quegli strumenti che possono ricevere le trasmissioni radiotelevisive in quanto dotati di relativo sintonizzatore.
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso la sede di Confartigianato